Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 31 comma 1

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici. 

Ricerca

Nessun elemento presente
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico
Facebook Twitter Linkedin
Recapiti e contatti
Via Milano, 1 - 00001 Esempio (ES)
PEC pec@pec.comune.esempio.it
Centralino +39.0123.456789
P. IVA 00000000
Linee guida di design per i servizi web della PA