Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Imposta Municipale Propria (IMU) 2013

Responsabile di procedimento: Dabbene Giuliana Maria

Descrizione

Guida IMU 2013

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Calcolo ed eventuale successivo RAVVEDIMENTO

Ravvedimento I.M.U.

Avviso relativo al contributo pagamento IMU su abitazione principale
 

Presupposto d’imposta

Presupposto dell’IMU è il possesso di immobili, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
Le aree fabbricabili possedute e condotte direttamente da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (IAP), di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, si considerano terreni agricoli.
Rispetto all’ICI sono soggetti ad imposta sia le abitazioni principali che i fabbricati rurali.

Abitazione principale e pertinenze

Per l’anno 2013 il versamento della prima rata è sospeso ai sensi del D.L. n. 54 del 21 maggio 2013, ad eccezione dei fabbricati di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Soggetti passivi

I soggetti passivi IMU sono:

• il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione (coniuge superstite per la casa coniugale ai sensi dell’articolo 540, comma 2, codice civile e, ai soli fini IMU, il coniuge assegnatario nel caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio), enfiteusi, superficie su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa;
• il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
• il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Base imponibile

Fabbricati
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:

• 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
• 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
• 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
• 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
• 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Per i fabbricati classificati nel gruppo D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Aree fabbricabili
Il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
A norma dell’articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.
In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
Il Comune con apposito provvedimento stabilisce, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee, dei valori di riferimento delle aree fabbricabili site nel proprio territorio, per facilitare il versamento dell’imposta.

Terreni agricoli
Per l’anno 2013 il versamento della prima rata è sospeso ai sensi del D.L. n. 54 del 21 maggio 2013.
Il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.

I terreni agricoli posseduti dai soggetti soprarichiamati, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

• del 70% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
• del 50% di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
• del 25% di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino euro 32.000.

Riduzioni

La base imponibile è ridotta del 50%:
• per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
• per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Il modello è scaricabile dal sito internet del Comune di Asti – www.comune.asti.it - pagare le tasse – IMU.
Ai fini dell’applicazione della riduzione, l’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, così come definiti dall’articolo 3, lettere a) e b) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia ai sensi dall’articolo 3, lettere c), e d) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché del vigente regolamento edilizio comunale. Il fabbricato, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata. Si considerano inagibili o inabitabili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
• strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono compromettere la stabilità dell’edificio con conseguente pericolo a cose o persone;
• strutture di collegamento (scale e rampe) e strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
• fabbricati per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.
Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, il soggetto passivo presenta all’ufficio IMU la dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, allegando eventuale documentazione comprovante lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo dell’immobile. Successivamente l’ufficio tecnico comunale provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti anche attraverso sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dell’eventuale beneficio. Nel caso sia confermato il diritto all’agevolazione, esso avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui sopra. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata, con modello di dichiarazione ministeriale IMU, al Comune entro il 30 giugno dell’anno successivo alla cessazione medesima.
Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
Per le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F/2, l’imposta è dovuta sulla base del valore dell’area fabbricabile. La base imponibile deve essere determinata ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, tenendo anche conto delle possibilità di recupero del preesistente fabbricato, stabilite dalle vigenti norme urbanistico - edilizie.

Esenzioni

Sono esenti dall’IMU gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero:
• i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
• i fabbricati con destinazione a usi culturali di cui all’articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni;
• i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
• i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
• i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
• i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15, legge 27 dicembre 1977, n. 984. La classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina depressa, collina e pianura è stata approvata con deliberazione del consiglio regionale del Piemonte 12 maggio 1988, n. 826 – 6658. Attualmente sono esenti i terreni compresi nei seguenti fogli: Asti: dall’1 al 52; dal 57 al 68; dal 71 al 74; 78; dall’81 al 96; 102; 108; dal 112 al 123; Sessant: dall’1 all’8; Serravalle: dall’1 al 6; Castiglione: dall’1 al 5; Vaglieranno: dall’1 al 4; San Marzanotto: dall’1 al 7; 10; 11;
Ai sensi del comma 5 bis dell’articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, “Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, possono essere individuati i comuni nei quali si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base della altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché, eventualmente, anche sulla base della redditività dei terreni”.
Fino all’emanazione del predetto decreto ministeriale, si deve fare riferimento alla delibera del consiglio regionale del Piemonte 12 maggio 1988, n. 826 – 6658.
• gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. L’esenzione si applica soltanto a condizione che gli immobili, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore.
L’esenzione spetta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Determinazione delle aliquote

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10 aprile 2013 sono state approvate le aliquote IMU per l’anno 2013.
In allegato alla presente guida, si riportano le aliquote in vigore per l’anno 2013.


Tabella Aliquote IMU 2013

Localizzazioni commerciali (fabbricati commerciali non ricadenti nelle aliquote agevolate)

Valori medi convenzionali aree edificabili anno 2013

Allegato C Delibera di Consiglio Comunale n 22 del 2 7 2013 - valori di mercato aree edificabili

Detrazioni

Ai sensi del decreto-legge del 21 maggio 2013, n. 54, per l’anno 2013 il versamento della prima rata è sospeso per:
- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, Agenzia Territoriale per la Casa (ATC);
fabbricati rurali.

Abitazione principale

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di euro 200 è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400.
La detrazione e la maggiorazione spettano fino a concorrenza dell’imposta dovuta sull’abitazione principale e relative pertinenze.
La detrazione e la maggiorazione di cui sopra spettano anche all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Ex casa coniugale  (art. 4, comma 12-quinquies D.L. n. 16/2012)

L’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. Per tale fattispecie si applica l’aliquota ridotta per l’abitazione principale, la detrazione e la maggiorazione della detrazione.
Il soggetto passivo IMU è esclusivamente l’assegnatario, mentre il coniuge non assegnatario, anche se proprietario dell’abitazione, per intero o per quota, non sarà tenuto al versamento dell’imposta.


Fabbricati cooperative edilizie e ATC

La detrazione di euro 200 si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi delle case popolari. A queste unità immobiliari spetta la sola detrazione di euro 200 (senza la maggiorazione della detrazione) e non l’aliquota ridotta per l’abitazione principale. Resta ferma l’applicazione dell’aliquota base.

Calcolo dell’imposta

Ai sensi del decreto-legge del 21 maggio 2013, n. 54, per l’anno 2013 il versamento della prima rata è sospeso per:
- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, Agenzia Territoriale per la Casa (ATC);
terreni agricoli e fabbricati rurali.

Il calcolo dell’imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata, l’aliquota e l’eventuale detrazione e maggiorazione (nel caso di abitazione principale e pertinenze).
L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
 

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Se il possesso riguarda l’abitazione principale, occorre determinare per ciascun periodo anche la quota di detrazione spettante, che si può calcolare come segue:

 

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Per calcolare l’importo da versare a saldo, occorre determinare l’importo dovuto per tutto l’anno 2013 in base alle aliquote deliberate dal Comune e sottrarre da tale importo l’ammontare versato in acconto.
E’ possibile effettuare il calcolo IMU per l’anno 2013 on line, all’indirizzo http://www.riscotel.it/calcoloimu2013/?comune=A479 dove si possono anche consultare informazioni relative al regolamento ed alle aliquote IMU deliberate.
E’ possibile effettuare il calcolo IMU per l’anno 2012 on line, onde poter eventualmente effettuare il versamento in ravvedimento operoso dello stesso, all’indirizzo http://www.riscotel.it/calcoloimu2012.php?comune=A479 dove si possono anche consultare informazioni relative al regolamento ed alle aliquote IMU deliberate.
E’ possibile effettuare il solo ravvedimento dei codici da ravvedere relativi all’anno 2012 oppure al 2013 all’indirizzo http://net.comune.asti.it/umbasti/portale/tributi/tributiravvedimento.aspx

Imposta riservata allo stato

E’ riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolati ad aliquota standard dello 0,76 per cento. (ai sensi Legge di stabilità 2013 n. 228 del 24 dicembre 2012 art. 1 comma 380 lettera f) e g).
Pertanto, la differenza di gettito IMU tra l’aliquota standard dello 0,76 per cento (cod. tributo 3925) che dovrà essere versata allo Stato e l’aliquota ordinaria dell’1,06 per cento, dovrà essere versata al Comune.(cod. tributo 3930).
Un caso a parte è rappresentato dalla disciplina dei fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D, per i quali l’aliquota è pari allo 0,2 per cento ed il relativo gettito è riservato allo Stato (cod. tributo 3913).

Versamenti

Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del modello F24 secondo le disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo.
A decorrere dal 1° dicembre 2012 è possibile versare con apposito bollettino postale.
Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore o pari a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Non si fa luogo al versamento se l’imposta annua da corrispondere è inferiore o pari a euro 10; tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Modello F24

Con Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12 aprile 2012 sono stati istituiti i codici necessari per il versamento dell’IMU tramite modello F24 integrati dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 22/E del 21 maggio 2013
La tabella sottostante riporta uno schema dei nuovi codici, che si articolano per tipologia di immobile e per ente destinatario del gettito, per tener conto della riserva statale sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D:

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In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi dovranno essere versati unitamente all’imposta dovuta.
I codici indicati devono essere riportati all’interno del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.
Le indicazioni per la compilazione sono presenti all’interno del modello. Si rammenta in proposito che il “codice ente/codice comune” da indicare per il Comune di Asti è: A479.
Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, prot. n. 2012/53906, è stato approvato il nuovo modello F24, disponibile presso le banche, Poste Italiane Spa, agenti della riscossione ed in formato elettronico sul sito www.agenziaentrate.gov.it.
Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, prot. n. 2012/74461, è stato approvato il modello di versamento denominato “F24 Semplificato”, reso disponibile gratuitamente nel formato elettronico
reperibile sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it. Tale modello risponde all’esigenza di agevolare gli adempimenti dei soggetti che devono effettuare i versamenti di alcune tipologie di entrate a favore dell’Erario, delle Regioni e degli Enti locali, utilizzando un modello semplificato che si compone di un’unica pagina.
E’ possibile scaricare dal sito internet del Comune di Asti, la risoluzione Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12 aprile 2012, la risoluzione Agenzia delle Entrate n. 33/E del 21 maggio 2013, il provvedimento Agenzia delle Entrate n. 2012/53906 che approva le modifiche al modello F24, il nuovo modello F24 e relative istruzioni per la compilazione, nonché il provvedimento Agenzia delle Entrate n. 2012/74461 che approva il modello “F24 Semplificato”.

Versamento soggetti residenti all'estero

I contribuenti non residenti nel territorio dello Stato devono versare l’IMU secondo le modalità di pagamento nel paragrafo “versamenti - tutti gli altri immobili (altri fabbricati, aree fabbricabili, terreni)”.
Nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 per effettuare i versamenti IMU dall’estero, occorre provvedere nei modi seguenti:
• per la quota spettante al Comune, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente al Comune di ASTI (codice BIC UNCRITB1840), utilizzando il codice IBAN IT29E 02008 10300 000100545842;
• per la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d’Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.
• La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.
• Come causale dei versamenti devono essere indicati:
• il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
• la sigla “IMU”, il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo indicati nella risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 35/E del 12 aprile 2012;
• l’annualità di riferimento;
• l’indicazione “Acconto” o “Saldo” nel caso di pagamento in due rate.

Dichiarazione

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, (ai sensi decreto legge n. 35 del 8 aprile 2013) utilizzando il modello approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 ottobre 2012 (G.U. n. 258 del 5 novembre 2012), scaricabile dal sito internet del Comune di Asti: www.comune.asti.it, sezione “pagare le tasse”, imposta municipale propria (IMU 2013).
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
Le dichiarazioni presentate, sia per l’ICI che per l’IMU, relative alle annualità precedenti, restano valide sempre che non siano intervenute modificazioni dei dati ed elementi dichiarati.

Decreto 30 ottobre 2012 - Ministero Economia e Finanze (approvazione modello dichiarazione IMU)

Invio Dichiarazione di variazione I.M.U.

Attestazione per aliquote agevolate

Per beneficiare dell’applicazione delle aliquote agevolate, ovvero inferiori all’aliquota ordinaria, i soggetti passivi devono trasmettere al Comune una apposita attestazione, utilizzando il modello predisposto dall’Amministrazione, entro novanta giorni dalla data di inizio dell’agevolazione; nel caso sia trasmessa successivamente, il beneficio dell’aliquota agevolata decorre dal novantesimo giorno antecedente la data di trasmissione dell’attestazione stessa. I soggetti passivi devono trasmettere il modello di attestazione di agevolazioni IMU, reso disponibile sul portale del Comune di Asti, previa registrazione, esclusivamente in via telematica. I contribuenti possono rivolgersi agli intermediari abilitati per la trasmissione del suddetto modello di attestazione. Qualora venga meno il requisito per usufruire delle aliquote agevolate, i soggetti passivi devono trasmettere un’apposita attestazione con le stesse modalità ed entro gli stessi termini di cui sopra.
Le agevolazioni si applicano per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte. I modelli di attestazione di agevolazioni già presentati, sia per l’ICI che per l’IMU, relativi alle annualità precedenti, restano validi sempre che non siano intervenute modificazioni dei dati ed elementi dichiarati tali da rendere non applicabili le aliquote agevolate correnti.

Per i contratti di locazione stipulati ai sensi dell’art. 2 comma 3 della legge 431 del 9 dicembre 1998 aventi decorrenza / termine dal 1.1.2013, il soggetto passivo deve inviare in via telematica, mediante l’apposito modello predisposto dall’Amministrazione, un’attestazione contenente i propri dati anagrafici ed informazioni attinenti al contratto, all’inquilino ed al fabbricato oggetto di agevolazione; tale attestazione deve essere certificata per rispondenza, tramite apposito conteggio di verifica dell’importo del canone applicato, dalle associazioni territoriali della proprietà edilizia ed i conduttori firmatari dell’accordo territoriale, dall’Agenzia sociale per la locazione “agenzia C.A.S.A.” oppure dagli intermediari abilitati. La suddetta certificazione verrà richiesta dal Comune al contribuente solo in fase di controllo. L’aliquota in oggetto decorre / termina dalla data di iscrizione dell’inquilino nei registri anagrafici di residenza, all’indirizzo dell’immobile utilizzato a titolo di abitazione principale.

In data 13 maggio 2013 è stato siglato un accordo per le locazioni artigianali e commerciali a canone calmierato in modo tale da poter usufruire dell’applicazione di aliquote agevolate IMU appositamente deliberate dal Comune di Asti, fermo restando che il soggetto passivo deve inviare per via telematica al Comune l’apposita attestazione utilizzando il modello predisposto. Tale accordo è scaricabile sul sito del Comune di Asti all’indirizzo http://www.comune.asti.it/archivio16_procedimenti_0_460_14_7.html


Invio Attestazione di agevolazione I.M.U.

Accordo locazione fabbricati abitativi

Accordo locazione fabbricati artigianali e commerciali

Regolamento IMU

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 10.04.2013 è stato approvato il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria relativa al 2013

Terreni agricoli esenti

Fogli esenti:
sezione Asti: dall’1 al 52; dal 57 al 68; dal 71 al 74; 78; dall’81 al 96; 102; 108; dal 112 al 123;
sezione Sessant: dall’1 all’8;
sezione Serravalle: dall’1 al 6;
sezione Castiglione: dall’1 al 5;
sezione Vaglieranno: dall’1 al 4;
sezione San Marzanotto: dall’1 al 7; 10; 11;

Approfondimenti

Provvedimento agenzia entrate - prot. n. 2012/53906 (approvazione modello F24)

Avvertenze per la compilazione del modello f24

Provvedimento agenzia entrate prot. 2012/74461 - f24 semplificato

Legge di stabilità 2013 n. 228 del 24 dicembre 2012 comma 380

Decreto Legge 54 del 21 maggio 2013 (sospensione al 16 settembre 2013 versamento acconto su abitazione principale, terreni agricoli e fabbricati rurali)

Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 33/E del 21 maggio 2013 (approvazione nuovi codici tributo)

Legge 124 28/10/2013 (stralcio) - conversione Decreto legge 102 2013 (esenzione acconto IMU abitazione principale) 

Riferimenti Normativi

Circolare Ministero Economia e finanze n. 3/DF del 18 maggio 2012

L’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha introdotto in via sperimentale l’Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 1° gennaio 2012.
La disciplina di riferimento è costituita, oltre che dall’articolo 13 soprarichiamato, anche dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, dall’articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che ha apportato modifiche ed integrazioni all’articolo 13 e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per le parti espressamente richiamate.
L’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha apportato alcune modifiche sulla riserva allo Stato del gettito dell’imposta.
Il decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, ha sospeso per l’anno 2013 il versamento della prima rata per le seguenti categorie di immobili:
- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, Agenzia Territoriale per la Casa (ATC);
- terreni agricoli e fabbricati rurali.
In caso di mancata adozione della riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell’imposta municipale propria per gli immobili di cui sopra é fissato al 16 settembre 2013.

L’IMU sostituisce l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e, per la componente immobiliare, l’IRPEF e relative addizionali regionali e comunali sui redditi fondiari per immobili non locati.

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Riferimenti normativi

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