Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Autocertificazioni

Responsabile di procedimento: Brunetti Adriana

Uffici responsabili

Servizio Anagrafe

Descrizione

Autocertificazioni

Dal 7/3/2001 e' entrato in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica n.445 del 28/12/2000 che semplifica i rapporti tra i cittadini e la Pubblica amministrazione.
In particolare e' consentita l'autocertificazione nei modi e nei casi stabiliti dalla predetta legge in sostituzione delle normali certificazioni nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, con i gestori di pubblici servizi e con i privati che vi consentono.


L' autocertificazione puo' essere utilizzata da:

cittadini italiani e dell'Unione Europea;
cittadini non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia (cioe' in possesso di permesso di soggiorno) limitatamente agli stati, qualita' personali e fatti certificabili o verificabili da parte di soggetti pubblici italiani.

Le Amministrazioni che ricevono l'autocertificazione sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni rese.
Chiunque rilascia dichiarazioni false e' punito ai sensi del codice penale.

La mancata accettazione dell'autocertificazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

 

.. Autocertificazione online (per utenti registrati)

Chi contattare

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Modulistica per il procedimento

Servizio online

Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico
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Recapiti e contatti
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PEC pec@pec.comune.esempio.it
Centralino +39.0123.456789
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