Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

I.C.I.

Responsabile di procedimento: Dabbene Giuliana Maria

Uffici responsabili

Servizio gestione Tributi

Descrizione

VERSAMENTO I.C.I. a mezzo:
Bollettino di C/C postale?n. 88657838 intestato a?Equitalia Sestri?S.p.A.?

come:
Presso lo sportello del Concessionario Equitalia Sestri?(orario dal lun. al ven. dalle 8,20 alle 13) e tutti gli uffici postali;

On line? www.equitaliasestri.it;

Modello F24 - (Modello di Pagamento Unificato) Cliccare qui per Informazioni pi? dettagliate? (il codice ente/codice comune” da indicare per il Comune di Asti ? “A479”).


ll Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 dicembre 2011 fissa la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile all’2,5% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1 gennaio 2012. Scarica il decreto

DICHIARAZIONE ICI ONLINEIscriviti al Portale
Invia l’Attestazione di agevolazione I.C.I.


Calcola online I.C.I.Calcola online ravvedimento I.C.I.
Ravvedimento Operoso I.C.I.: calcolo (con Internet Explorer ver. 5.5 o sup.)
La risoluzione 35/E dell’Agenzia delle Entrate del 12 aprile 2012 in merito al versamento con F24 dell’ICI, in caso di ravvedimento operoso, ricodifica cos? i precedenti codici tributo: - da “3901” a “3940” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'abitazione principale”; - da “3902” a “3941” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per i terreni agricoli; - da “3903” a “3942” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per le aree fabbricabili”; - da “3904” a “3943” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli altri fabbricati”. Si precisa che i codici “3901”, “3902”, “3903” e “3904” non sono pi? utilizzabili. I codici tributo istituiti con risoluzione n. 32 del 2 marzo 2004 per il versamento degli interessi “3906” e sanzioni “3907” relativi all’imposta comunale sugli immobili restano invariati. L’efficacia operativa della suddetta risoluzione decorre dal 18 aprile 2012.

Aree Edificabili
Aree Edificabili e destinate ad Espropriazione

Esenzioni ed esclusioni

a) immobili posseduti dalle pubbliche amministrazioni e destinati a compiti istituzionali
b) immobili classificati o classificabili nelle categorie catastali da e/1 a e/9
c) fabbricati con destinazione ad usi culturali
d) fabbricati con destinazione all'esercizio del culto
e) fabbricati di proprieta' della santa sede
f) fabbricati di proprieta' di stati esteri
g) fabbricati recuperati per attivita' assistenziali
h) terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina (zone depresse) elencati nella circolare del ministero delle finanze n. 9 del 14/06/83.
in particolare sul comune di asti sono esenti i terreni rientranti nei seguenti numeri di fogli di mappa catastale :
dall'1 al 52 - dal 57 al 68 - dal 71 al 74 - 78 - dall'81 al 96 - 102 - 108 - dal 112 al 123 - sessant dall'1 all'8 - serravalle dall'1 al 6 - castiglione dall'1 al 5 - vaglierano dall'1 al 4 - san marzanotto dall'1 al 7 - 10 - 11
i) immobili utilizzati e posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore che non hanno per oggetto l'esercizio di attivita' commerciali e che siano destinati allo svolgimento di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive ; a decorrere dall'anno d'imposta 1999 a seguito di applicazione del regolamento comunale, il comune di asti consentira' l'esenzione di detti immobili a condizione che siano posseduti dai suddetti enti a titolo di proprieta'

Rimborsi - Informazioni
La procedura di rimborso dell'imposta indebitamente versata al comune a titolo di I.C.I. viene avviata dal contribuente che, in applicazione del regolamento comunale per il Comune di Asti, deve presentare domanda entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui ? stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza. (Art. 14 Regolamento Comunale I.C.I.). L'unico caso di rimborso d'ufficio (senza necessit? di presentazione della domanda di rimborso da parte del contribuente) ? previsto dalla legge e riguarda l'ipotesi di attribuzione di una rendita catastale d'ufficio da parte dell'U.T.E. inferiore a quella dichiarata dal contribuente ante 2007 (il comma 173 della Legge Finanziaria 2007 ha abilito le rendite catastali presunte); consigliamo comunque a tutti coloro che venissero a conoscenza di variazioni catastali che comportino diminuzione di imposta, di presentarla ugualmente per velocizzare le pratiche di liquidazione ed evitare disguidi.
Si ricorda inoltre, che NON si pu? dar luogo a rimborso se la somma richiesta, computando gli interessi, NON SIA SUPERIORE a € 2,00 per ogni singola annualit? d’imposta (Art. 8 bis del Regolamento Comunale I.C.I.)
"Per le aree divenute successivamente inedificabili, (Art. 2 Regolamento Comunale I.C.I.), il rimborso spetta a condizione che, la dichiarazione di inedificabilit? delle aree consegua da atti amministrativi approvati dal Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonch? da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilit? dei terreni per i quali ? stata corrisposta l'imposta."
Si stabilisce il rimborso della maggior somma versata, tra l'imposta dovuta in base al valore calcolato ai sensi dell'articolo 5, comma 7 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e l'imposta dichiarata ai sensi del comma 5 dell'articolo 5 della stessa legge, quale area edificabile.
E' condizione indispensabile affinch? il soggetto richiedente abbia diritto al rimborso di imposta che non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico - edilizie e che gli interventi stessi risultino essere stati iniziati, ai sensi dell'art.31, comma 10, della legge 17 agosto 1942, n.1150 e successive modificazioni ed integrazioni, che non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, n? azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilit? sulle aree interessate e che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilit? istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente.
La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato. Il diritto al rimborso si prescrive in cinque anni dalla data dell’ultimo versamento.
La domanda di rimborso, scaricabile dal Sito internet comunale www.comune.asti.it alla voce I.C.I., deve essere redatta in carta semplice su apposito modello da compilare accuratamente in ogni sua parte. La presentazione pu? avvenire direttamente al Settore Tributi del Comune di Asti - Ufficio I.C.I. - Largo Scapaccino n. 5/7 ; oppure all'Ufficio Protocollo in P.zza San Secondo n. 1; oppure a mezzo posta, a mezzo Fax (0141/399971 – 0141/399965), oppure via e-mail?all’indirizzo tributi@comune.asti.it
Sulle somme dovute a titolo di rimborso di imposta vengono calcolati gli interessi a partire dalla data?del versamento (art. 1 comma 165 Legge 296 del 27/12/2006 – FINANZIARIA 2007) al tasso di interesse legale (2,5%) con maturazione giorno per giorno fino al 31/12/2007; al tasso di interesse legale (3%) con maturazione giorno per giorno dall’1/01/2008 fino al 31/12/2009 ; al tasso di interesse legale (1%) con maturazione giorno per giorno dall' 1/1/2010 e al tasso di interesse legale (1,5%) con maturazione giorno per giorno dall'1/1/2011.

Riduzioni e detrazioni
L'unica riduzione d'imposta prevista ai fini dell'I.C.I. nella misura del 50% dell'imposta calcolata riguarda i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. L'inagibilit? e l'inabitabilit? si verificano nei casi di accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con interventi di manutenzione.
Per poter applicare la riduzione d'imposta del 50% l'inagibilit? e l'inabitabilit? devono essere :
- comprovate da specifica Ordinanza del Sindaco da non confondere con l'autorizzazione edilizia all'esecuzione di lavori di ristrutturazione
- a decorrere dall'1/1/97 possono essere dichiarate dal proprietario con dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Le caratteristiche di inagibilit? e inabitabilit? sono state definite con l'art. 5 del Regolamento Comunale : degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, rischi di crollo, edifici per i quali ? stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino.
Per i fabbricati in corso d'opera che non rispondono ai requisiti di inabitabilit? e inagibilit?, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, la base imponibile ? data dal valore dell'area su cui si trova il fabbricato senza considerare il fabbricato stesso.
L'immobile destinato ad abitazione principale direttamente dal soggetto passivo gode di una detrazione di €103,29 (L. 200.000) annue fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la singola unit? abitativa.
Dall'anno d'imposta 1999 la detrazione e' estesa anche alle pertinenze dell'abitazione principale.
Con effetto dall/1/01/2001, le pertinenze sono state individuate con l'art. 11 del Regolamento Comunale:
Sono considerate pertinenze ai fini dell'applicazione dell'ICI le unit? immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nel numero massimo di una unit? per categoria, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale.
Per la categoria C/6 (locali adibiti ad autorimesse), si concede l'agevolazione anche all'unit? immobiliare non ubicata nello stesso fabbricato dell'abitazione principale.
Per abitazione principale si intende l'unit? immobiliare nella quale il soggetto passivo d'imposta dimora abitualmente con la sua famiglia, e che normalmente (ma non necessariamente) coincide con la residenza anagrafica.
Se lo stesso immobile costituisce abitazione principale da parte di pi? persone aventi diritto reale di godimento (proprietari, usufruttuari ecc.) l'importo della detrazione spetta a tutti in parti uguali proporzionalmente al periodo per il quale si protrae l'utilizzo come abitazione principale.
Il Comune di Asti ha riconfermato per l'anno d'imposta 2004 l'applicazione della detrazione per abitazione principale anche per i soggetti passivi anziani o disabili che risiedono in istituti di ricovero o sanitari a condizione che l'immobile non sia locato.
Un'ulteriore riduzione riguarda i terreni agricoli condotti direttamente da imprenditori agricoli che sono soggetti all'imposta solo per la parte di valore eccedente i 50 milioni con le seguenti riduzioni :
70% dell'imposta calcolata oltre i 50 milioni fino a 120 milioni
50% dell'imposta calcolata oltre i 120 milioni fino a 200 milioni
25% dell'imposta calcolata oltre i 200 milioni fino a 250 milioni.
Dal 1998 con l'applicazione delle disposizioni del D.Lgs.446/97 il beneficio della riduzione per i terreni agricoli ? riservato ai soli agricoltori iscritti nelle liste comunali delle persone soggette al pagamento dei contributi per invalidit?, vecchiaia e malattia (ex - Scau)

Presupposti dell'imposta e soggetti passivi
Presupposto dell'imposta ? il possesso di immobili, siano essi fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli, destinati a qualsiasi utilizzo.
Per fabbricato si intende la singola unit? immobiliare iscritta o da iscrivere nel catasto edilizio urbano comprese l'area su cui ? stato costruito e le pertinenze. Non sono invece da considerare i fabbricati rurali per i quali il catasto non attribuisce alcuna rendita e che rispondono ai seguenti requisiti :
-rientrano in un'area agricola iscritta al catasto non inferiore a 10.000 mq., ridotti a 3.000 mq. qualora siano praticate colture in serra o funghicolture
-sono posseduti dal proprietario, dal titolare di un diritto reale, dall'affittuario, dal conduttore o dai familiari conviventi a loro carico
-sono destinati ad abitazione o sono strumentali all'attivit? agricola oppure non sono utilizzati
-il volume d'affari derivante dall'attivit? agricola deve essere superiore alla met? del reddito complessivo del soggetto che conduce il fondo.
Le unit? immobiliari che hanno perso i requisiti di ruralit? devono essere iscritte al catasto edilizio e assoggettate alla disciplina dell'I.C.I..
Per area fabbricabile si intende l'area iscritta nel Piano Regolatore Generale tra le zone da utilizzarsi a scopo edificatorio o che per loro natura possono essere edificabili (adiacenti ad altri terreni edificabili, ubicate in una zona in via di sviluppo, dotate di infrastrutture). Il Servizio Urbanistica su richiesta del contribuente attesta se un'area sita nel Comune di Asti ? fabbricabile in base ai criteri descritti.
Sono considerati terreni agricoli i fondi destinati alle attivit? di coltivazione, silvicoltura, allevamento e funghicoltura, iscritti nel catasto dei terreni e che non costituiscono aree fabbricabili. Rientrano tra i terreni agricoli le sole aree fabbricabili possedute e condotte direttamente da imprenditori agricoli.

Il proprietario
L'assegnatario di cooperativa edilizia
Il titolare del diritto di abitazione
Oppure in presenza di un diritto reale costituito con atto tra vivi:
L'usufruttuario
Il titolare del diritto d'uso
Il superficiario
L'enfiteuta
Il locatario finanziario

Versamenti
L'I.C.I. ? dovuta dal soggetto passivo per anni solari, il versamento deve essere effettuato nel corso dello stesso anno in cui si sono verificati i presupposti, a differenza della denuncia che invece deve essere presentata l'anno successivo.
Le somme rimborsate possono, su richiesta del contribuente contestualmente alla presentazione della domanda, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni derivanti da provvedimenti di accertamento relativi ad anni precedenti, semprech? l’importo a rimborso sia pari o superiore a quello da compensare. La compensazione ? altres? ammessa con gli importi dovuti a titolo di imposta per l’anno in corso o quello successivo.
L'imposta compete proporzionalmente alla quota e ai mesi di possesso, il mese ? considerato per intero se il possesso si ? protratto per almeno 15 giorni, periodi inferiori non sono considerati.
L'Imposta pu? essere versata in una unica Soluzione entro il 16 GIUGNO, oppure in 2 rate, di cui: entro il 16 giugno?l’unica soluzione oppure?la 1^ rata pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; entro il?16 dicembre la 2^ rata, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
La legge finanziaria 2007 ha previsto che dal 1? gennaio 2007 per tutti i tributi locali il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento in difetto se la frazione e' inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Tali arrotondamenti si applicano anche ai rapporti pendenti di imposta (versamenti relativi agli anni precedenti).
Importo minimo del versamento I.C.I.: l'imposta non ? dovuta se l'importo totale annuo (acconto + saldo) ? pari o inferiore a € 2 ; ? dovuta a saldo entro il 16 dicembre se l’importo ? superiore a € 2.
Occorre effettuare un unico versamento, su un unico bollettino, per ogni comune su cui sono ubicati gli immobili.
A norma del D.Lgs. 504/92 i contitolari di immobili devono effettuare versamenti separati, ognuno con il proprio bollettino in proporzione alle singole situazioni di possesso; tuttavia, in applicazione dell'art. 7 del Regolamento Comunale sotto riportato, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati cumulativamente da un contitolare per conto di altri, fermo restando l'irrogabilit? di sanzioni per motivi diversi.
Per le parti comuni condominiali per le quali ? stata presentata denuncia unica dall'amministratore, il versamento deve essere eseguito su un unico bollettino sempre a nome del condominio.
MODALITA’ DI VERSAMENTO (ART. 7 Regolamento Comunale I.C.I.)
“1. Ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lettera i) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, all’articolo 10 , comma 1 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e’ aggiunto il seguente periodo: “ Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti ICI effettuati, anzich? separatamente da ciascun titolare per la parte corrispondente alla propria quota di possesso, cumulativamente da uno qualsiasi di essi per conto degli altri, fermo restando, ovviamente la irrogabilit? di sanzioni per motivi diversi, ai soggetti passivi individuati dall’articolo 58, comma 19 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.
2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti I.C.I. effettuati per l’intero anno d’imposta, dal soggetto venditore che, in accordo con il soggetto compratore, presenti al Servizio Tributi una dichiarazione sottoscritta?che autorizzi?il Comune a voler considerare valido il versamento effettuato per conto altrui.
3. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione ? fino a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.”

Chi contattare

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Regolamenti per il procedimento

Riferimenti normativi

Decreto legge n? 93 DEL 27 05 2008
Esclusione ICI abitazione principale

Con effetto dall’01/01/1999, e’ in vigore il regolamento i.c.i. approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 12 dell’ 11/03/1999 e successive modifiche ed integrazioni approvate con d.c.c. n. 74 del 29/12/2000; d.c.c. n. 21 del 27/03/2001, d.c.c. n. 16 del 27/02/2003, d.c.c. n. 25 del 15.3.2006, d.c.c. n. 5 del 22/01/2008 e d.c.c. n. 3 del 05/02/2009

DECRETO LEGISLATIVO N. 504 DEL 30/12/92 : "Riordino della Finanza degli Enti Territoriali, a norma dell'art. 4 della L. 421 del 23/10/92."
DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE N. 68 DEL 12/03/99 : "Approvazione del modello di dichiarazione I.C.I. per l'anno 1998 e istruzioni per la compilazione."
DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 11/03/99 :"Imposta Comunale sugli Immobili - I.C.I. - Determinazione aliquota per l'anno 1999"
DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 11/03/99 :"Imposta Comunale sugli Immobili : Regolamento."
DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 74 DEL 29/12/2000 :"Regolamento Imposta Comunale sugli Immobili - Modifiche ed Integrazioni."
DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 27/03/2001 :"Regolamento Imposta Comunale sugli Immobili - Modifiche ed Integrazioni."
DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 27/02/2003 :"Regolamento Imposta Comunale sugli Immobili - Modifiche ed Integrazioni."
DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 15/03/2006:"Regolamento Imposta Comunale sugli Immobili - Modifiche ed Integrazioni."
DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 22/01/2008:"Regolamento Imposta Comunale sugli Immobili - Modifiche ed Integrazioni."
DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 08/02/2000 :"Imposta Comunale sugli Immobili-I.C.I.-determinazione aliquota per l'anno 2000."
DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 544 DEL 29/11/2000:"Imposta Comunale sugli Immobili - I.C.I. - Determinazione Aliquota per l'Anno 2001.
DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 500 DEL 20/11/2001: "Imposta Comunale sugli Immobili - I.C.I. - Determinazione Aliquota per l'Anno 2002.
DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 538 DEL 27/12/2002: "Imposta Comunale sugli Immobili - I.C.I. - Determinazione Aliquota per l'Anno 2003.
DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 507 DEL 4/12/2003, modificata con DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 60 DEL 19/02/2004: "Imposta Comunale sugli Immobili - I.C.I. - Determinazione Aliquota per l'Anno 2004.
DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 551 DEL 18/11/2004: "Imposta Comunale sugli Immobili - I.C.I. - Determinazione Aliquota per l'Anno 2005.
DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 27 DEL 02/02/2006: "Imposta Comunale sugli Immobili - I.C.I. - Determinazione Aliquota per l'Anno 2006.
DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 508 DEL 24/11/2006: "Imposta Comunale sugli Immobili - I.C.I. - Determinazione Aliquota per l'Anno 2007.
DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 22/01/2008: "Imposta Comunale sugli Immobili - I.C.I. - Determinazione Aliquota per l'Anno 2008.
DECRETO LEGISLATIVO N. 446/97 ARTT. 52, 58, 59 : "Riforma delle sanzioni amministrative per le violazioni in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi e di altri tributi indiretti."
DECRETO LEGISLATIVO N. 471/97 ARTT. 13, 15 : "Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q) della Legge 23/12/96 n. 662."
DECRETO LEGISLATIVO N. 472/97 : "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie a norma dell'art. 3, comma 133 della Legge 23/12/96, n. 662."
DECRETO LEGISLATIVO N. 473/97 ART. 14 : "Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonch? di altri tributi indiretti, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q), della Legge 23/12/96 n. 662."
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 129 del 16/04/99 : "Regolamento recante disposizioni in materia di crediti tributari di modesta entita', a norma dell'art.16, comma 2, della legge 8 maggio 98 n.146."
CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLE FINANZE N. 114/E DEL 25/05/99 : "Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). Applicabilita' dell'aliquota ridotta, prevista per l'abitazione principale dei residenti, anche alle relative pertinenze"
LEGGE N. 342 del 21/11/2000 "Misure in materia fiscale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25/11/2000 ART. 74 : "Attribuzione o modificazione delle rendite catastali".

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