Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)

Responsabile di procedimento: Dabbene Giuliana Maria

Uffici responsabili

Servizio gestione Tributi

Descrizione

Riferimento: A.S.P Azienda Servizi Pubblici

Guida TARES

Informativa TARES

PREMESSA A decorrere dal 1° gennaio 2013, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
Il tributo si articola in due componenti:
1. componente rifiuti, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
2. componente servizi, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo. Per l’anno 2013 la maggiorazione è riservata allo Stato.
Dall’1.1.2013 cessa di avere applicazione nel Comune di Asti la tariffa di igiene ambientale (TIA) di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (c.d. decreto Ronchi), ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data.
Il Consiglio Comunale nella seduta del 28 maggio 2013 ha approvato il Regolamento per l’applicazione del tributo e le tariffe per l’anno 2013.


SOGGETTO ATTIVO Soggetto attivo dell’obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Lo sportello operativo TARES è presso A.S.P. S.p.A. – C.so Don Minzoni n. 86 - ASTI.


PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
Il tributo è dovuto dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso, l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purchè debitamente e tempestivamente dichiarata.


SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini TIA. Per le nuove occupazioni di unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile.
Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative:
-  le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili;
-  le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile, non detenute o occupate in via esclusiva.
Il regolamento comunale prevede l’individuazione delle categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta.


TARIFFE DEL TRIBUTO – COMPONENTE RIFIUTIIl tributo TARES, componente rifiuti, è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ed è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani).
La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
Le due quote della tariffa sono state calcolate utilizzando le formule previste dal DPR n. 158 del 1999, con l’applicazione di specifici coefficienti stabiliti dal Comune entro i limiti minimi e massimi fissati dal suddetto decreto.
L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche.
Utenze domestiche: abitazioni familiari.
La quota fissa è calcolata applicando alla superficie dell’abitazione le tariffe al metro quadrato, parametrate al numero degli occupanti ed è espressa in un importo al mq. da moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo.
La quota variabile è determinata in relazione al numero degli occupanti ed è espressa in un unico importo annuale.
Utenze non domestiche: attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere e le comunità (residenze collettive e simili).
Sia la quota fissa che la quota variabile sono determinate applicando alla superficie dei locali le tariffe al metro quadrato riferite alla tipologia di attività svolta; entrambe le quote sono espresse in un importo al mq. da moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo.


TRIBUTO GIORNALIERO Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale del tributo, relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, maggiorata del 75%.
La dichiarazione è assolta con il pagamento del tributo, con le modalità e nei termini previsti per la TOSAP temporanea.


TRIBUTO PROVINCIALE Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia (5%) sull’importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione.


RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONIRiduzione per il recupero: proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
Riduzione per gravi disservizi: riduzione dell’80% del tributo.
Riduzioni nella misura del 20% della quota variabile della tariffa:
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- fabbricati rurali ad uso abitativo;
- compostaggio domestico (20% per le abitazioni di residenza e 10% per le abitazioni a disposizione);
- utenze non domestiche adibite a uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente.
Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, consentite nella misura massima di due, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni precedentemente considerate.
In regime TARES non è possibile prevedere la riduzione tariffaria per l’esposizione sul fronte strada dei contenitori dei rifiuti urbani ed assimilati (c.d. riduzione porta a porta -16%).
Nell’ambito degli interventi socio assistenziali, il Comune concede ai soggetti che versano in condizione di grave disagio sociale ed economico l’esenzione dal pagamento del tributo per i locali direttamente abitati. Per maggiori informazioni rivolgersi all’ufficio Servizi Sociali del Comune di Asti.


MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI - COMPONENTE SERVIZIAlla tariffa della componente rifiuti, si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili, nella misura di € 0,30/mq. per superficie soggetta al tributo rifiuti.
Per l’anno 2013, la maggiorazione standard è riservata allo Stato.
Le agevolazioni previste per la componente rifiuti si applicano anche alla maggiorazione.
La maggiorazione si applica anche al tributo giornaliero, non si applica al tributo provinciale.


DICHIARAZIONE Termine di presentazione: è stabilito dal regolamento, ossia entro 60 giorni dal verificarsi del fatto che ne determina l’obbligo.
Durata: vale per l’anno di riferimento e anche per gli anni successivi, se non si verificano modificazioni da cui consegua un diverso ammontare del tributo. Intervenendo modificazioni, la dichiarazione va ripresentata.
Efficacia: obbliga a versare il tributo per quanto dichiarato.
Dichiarazione di cessazione: da presentarsi entro il termine di 60 giorni dalla cessazione. In caso di ritardata presentazione della dichiarazione, la cessazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione stessa.


VERSAMENTO Il Comune riscuote il tributo dovuto inviando ai contribuenti inviti di pagamento (avvisi bonari), che specificano le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale. Il versamento del tributo può essere effettuato tramite modello F24, presso gli sportelli bancari o postali, ovvero tramite apposito bollettino postale.
Scadenza e numero rate per l’anno 2013:
- 1^ rata: 31 luglio
- 2^ rata: 30 settembre
- 3^ rata: 2 dicembre 2013 (il 30 novembre cade di sabato).
L’importo delle singole rate è determinato tenendo conto delle tariffe del tributo deliberate per l’anno 2013. Unitamente all’ultima rata del tributo deve essere versata, in unica soluzione, la maggiorazione standard pari a 0,30 per metro quadrato; il relativo gettito è riservato allo Stato.


Si riportano le tariffe relative alle utenze domestiche e non domestiche – componente rifiuti, deliberate dal Consiglio Comunale (D.C.C. n. 17 del 28 maggio 2013).
Alle suddette tariffe andrà aggiunta la maggiorazione standard da versare allo Stato, pari a € 0,30 per mq. di superficie soggetta al tributo componente rifiuti, nonché il tributo provinciale, applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia di Asti (5%), sull’importo del tributo componente rifiuti, esclusa la maggiorazione.

 

Tariffe utenze domestiche e non domestiche – componente rifiuti

 

ESEMPI DI CALCOLO – UTENZE DOMESTICHEComponenti nucleo familiare: 1
Superficie abitazione: mq. 50
Quota fissa (€/mq/anno): euro 1,230
Quota variabile (€/anno): euro 62,509
Maggiorazione servizi indivisibili (€/mq/anno): euro 0,30
Tributo provinciale: 5%

Calcolo TARES:
Quota fissa: mq. 50 * euro 1,230 = euro 61,5
Quota variabile: euro 62,509
Quota fissa + quota variabile = tariffa (componente rifiuti): euro 124 COMUNE
Maggiorazione (componente servizi): mq. 50 * euro 0,30 = euro 15 STATO
Totale TARES (rifiuti + servizi): euro 139
Tributo provinciale: euro 124 * 5% = euro 6 PROVINCIA

IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO: euro 145

Componenti nucleo familiare: 4
Superficie abitazione: mq. 100
Quota fissa (€/mq/anno): euro 1,753
Quota variabile (€/anno): euro 203,154
Maggiorazione servizi indivisibili (€/mq/anno): euro 0,30
Tributo provinciale: 5%

Calcolo TARES:
Quota fissa: mq. 100 * euro 1,753 = euro 175,3
Quota variabile: euro 203,154
Quota fissa + quota variabile = tariffa (componente rifiuti): euro 378 COMUNE
Maggiorazione (componente servizi): mq. 100 * euro 0,30 = euro 30 STATO
Totale TARES (rifiuti + servizi): euro 408
Tributo provinciale: euro 378 * 5% = euro 19 PROVINCIA

IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO: euro 427


ESEMPI DI CALCOLO – UTENZE NON DOMESTICHE
Categoria di attività: n. 13 “Negozi abbigliamento, calzature, libreria, ferramenta e altri beni durevoli”
Superficie: mq. 100
Quota fissa (€/mq/anno): euro 2,788
Quota variabile (€/mq/anno): euro 2,495
Maggiorazione servizi indivisibili (€/mq/anno): euro 0,30
Tributo provinciale: 5%

Calcolo TARES:
Quota fissa: mq. 100 * euro 2,788 = euro 278,8
Quota variabile: mq. 100 * euro 2,495 = euro 249,5
Quota fissa + quota variabile = tariffa (componente rifiuti): euro 528 COMUNE
Maggiorazione (componente servizi): mq. 100 * euro 0,30 = euro 30 STATO
Totale TARES (rifiuti + servizi): euro 558
Tributo provinciale: euro 528 * 5% = euro 26 PROVINCIA

IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO: euro 584

Categoria di attività: n. 22 “Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub”
Superficie: mq. 200
Quota fissa (€/mq/anno): euro 11,015
Quota variabile (€/mq/anno): euro 9,864
Maggiorazione servizi indivisibili (€/mq/anno): euro 0,30
Tributo provinciale: 5%

Calcolo TARES:
Quota fissa: mq. 200 * euro 11,015 = euro 2.203
Quota variabile: mq. 200 * euro 9,864 = euro 1.972,8
Quota fissa + quota variabile = tariffa (componente rifiuti): euro 4.176 COMUNE
Maggiorazione (componente servizi): mq. 200 * euro 0,30 = euro 60 STATO
Totale TARES (rifiuti + servizi): euro 4.236
Tributo provinciale: euro 4.176 * 5% = euro 209 PROVINCIA

IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO: euro 4.445

Chi contattare

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: .
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico
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